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Pignorabile l’immobile del padre che non contribuisce al mantenimento dei figli nonostante i nonni versino gli alimenti

mantenimento

L’immobile intestato al padre separato che non provvede al mantenimento dei figli minori, oltre che a quello del coniuge, è pignorabile anche se i genitori dell’onerato corrispondono ai nipoti un assegno alimentare: i due trattamenti economici ben possono essere fruiti contemporaneamente quando il loro cumulo soddisfa pur sempre lo stato di bisogno dei figli, laddove la misura di entrambi venga stabilita in base alle capacità dell’obbligato.

Nel caso di specie, il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal marito-padre inadempiente, con contestuale conferma dell’espropriazione promossa dalla ex moglie sulla metà indivisa di un immobile di cui era titolare l’onerato.

Ha precisato il Giudice che gli alimenti versati dagli ascendenti ex articolo 433 c.c. non costituiscono una parziale duplicazione del credito per il mantenimento e, dunque, un indebito arricchimento per i beneficiari.

Nonostante l’assegno ex articolo 147 c.c. che grava il genitore di provvedere al mantenimento dei figli comprenda una quota a titolo di alimenti laddove ha un contenuto più ampio, l’intervento degli ascendenti con gli alimenti a titolo di sussidiarietà presuppone l’impossibilità di garantire in toto i bisogni dell’alimentando da parte dei parenti di grado anteriore (nella specie del genitore).

Nella fattispecie, l’obbligo di mantenimento dei figli non è stato valutato in base al criterio della conservazione del tenore di vita familiare antecedente la crisi coniugale, bensì con riguardo alle difficoltà economiche della famiglia rispetto al reddito dell’obbligato; il cumulo dei trattamenti (mantenimento del genitore ed alimenti dei nonni) va pertanto considerato legittimo in base ai principi costituzionali di solidarietà familiare.

Tribunale di Taranto, 22.02.2017, n. 522

Tribunale di Taranto, 22.02.2017, n. 522