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Il fallimento del comodante comporta l’obbligo di immediata restituzione dell’immobile

comodante

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del soggetto che abbia concluso un contratto di comodato immobiliare a tempo determinato in qualità di comodante costituisce un evento idoneo a determinare l’obbligo del comodatario di restituire immediatamente l’immobile a semplice richiesta della curatela.

Con la recente sentenza n. 27938/18, depositata il 31 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha risolto la questione concernente gli effetti della dichiarazione di fallimento in caso di comodato a tempo determinato.

Nel caso di specie, il giudice delegato aveva disposto a favore della curatela il rilascio di un immobile della società fallita abitato da una donna, la quale, proponendo reclamo avverso detto provvedimento, aveva evidenziato la propria qualità di comodataria in forza di un contratto con data certa anteriore al fallimento. Il Tribunale di Teramo aveva respinto il reclamo proposto e pertanto la stessa è ricorsa in Cassazione: la ricorrente, deceduta durante il giudizio di legittimità, ha lamentato che il Tribunale avesse erroneamente considerato il comodato quale contratto a tempo indeterminato, nonostante lo stesso fosse stato stipulato «vita natural durante» e, dunque, con termine finale incerto.

La Corte, rilevando l’intervenuto decesso della ricorrente, ha dichiarato cessata la materia del contendere; tuttavia si è pronunciata comunque sulla questione – ritenuta di particolare importanza – ed ha affermato che è configurabile, in caso di fallimento del soggetto che abbia concluso un contratto di comodato immobiliare a tempo determinato in qualità di comodante, un evento idoneo a determinare l’obbligo del comodatario di restituire immediatamente il bene alla curatela che lo richieda il bene.

Il fondamento di tale principio sta nella circostanza che il curatore fallimentare del comodante, a seguito della dichiarazione di fallimento e del conseguente spossessamento dei beni del debitore, subentra nel contratto di comodato nei limiti in cui lo stesso sia opponibile ai creditori.

Richiamando il disposto dell’art. 1809, comma 2, c.c. la Corte ricorda che il comodante, anche prima della scadenza del contratto e comunque prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, può esigerne l’immediata restituzione se colto da un bisogno urgente ed imprevisto.

Nel caso del fallimento del comodante, deve riconoscersi la necessità per la curatela di riottenere subito quel bene, libero da cose e persone, per il migliore soddisfacimento dei creditori concorsuali: costituendo, questa, una necessità prevalente rispetto ad eventuali esigenze abitative del comodatario, il curatore può dunque legittimamente esercitare il recesso dal contratto.

Cassazione Civile, 31.10.2018, n. 27938

Cassazione Civile, 31-10-2018, n. 27938