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Niente disconoscimento di paternità se il figlio nasce oltre 300 giorni dalla separazione

paternità

Con la sentenza n. 4194/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che, qualora il figlio nasca oltre 300 giorni dopo la separazione personale dei coniugi (e dunque non operi la presunzione di paternità) e non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, il padre non può proporre azione di disconoscimento della paternità, potendo egli contestare la propria paternità soltanto con l’azione di contestazione dello stato di figlio di cui all’art. 248 c.c..

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, un uomo aveva contratto nel 1977 matrimonio concordatario con una donna, la quale nel 1994 aveva dato alla luce un bambino, che era stato registrato all’anagrafe come figlio della coppia, nonostante la nascita fosse avvenuta dopo quasi 3 anni dalla comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale per la separazione personale (i quali, tuttavia, avevano continuato sporadicamente a frequentarsi).

L’uomo, avendo in seguito appreso di non essere il padre del bambino, aveva adito il Tribunale di Brescia, contestando la propria paternità. Il ricorso dell’uomo, tuttavia, era stato rigettato, sull’assunto che egli sapesse di non essere il vero padre del minore già all’epoca della gravidanza della donna e che, pertanto, l’azione fosse stata proposta oltre i termini di legge.

Impugnata la sentenza, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale, sostenendo che l’uomo avesse proposto una azione di disconoscimento di paternità al di fuori del termine di decadenza previsto dalla legge e che tardivamente nel corso del giudizio avesse proposto una domanda nuova (non ammissibile) anche di impugnazione del riconoscimento di figlio nato da genitori non uniti in matrimonio per difetto di veridicità.

L’uomo, pertanto, ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il diritto del figlio ad uno status corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale e che l’incertezza su tale stato può determinare una condizione di disagio dell’individuo ed un pregiudizio allo sviluppo adeguato ed alla formazione della sua personalità.

Successivamente la Cassazione ha affermato che, qualora non operi la presunzione di paternità e qualora non sia intervenuto il riconoscimento del figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l’unica azione a disposizione del padre è quella di contestazione dello stato di figlio di cui all’art. 248 c.c..

Applicando detti principi al caso esaminato, la Corte ha evidenziato come, anche a prescindere dai termini di proposizione dell’azione, il padre non avrebbe potuto esperire l’azione di disconoscimento di paternità, non essendo il concepimento intervenuto nel corso del matrimonio, e neppure l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, poiché nessun riconoscimento del figlio era stato mai operato.

Il ricorso del padre è pertanto stato rigettato.

Cassazione Civile, 21.02.2018, n. 4194

Cassazione Civile, 21-02-2018, n. 4194