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Il mantenimento dei figli è dovuto dalla domanda di divorzio

domanda

Gli effetti della sentenza di divorzio, che riguarda il contributo di uno dei genitori al mantenimento dei figli e modifica l’ammontare già determinato con precedente provvedimento di separazione, retroagiscono alla data della domanda.

Ha affermato detto principio in tema di mantenimento dei figli la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10788/18 qui sotto allegata.

Nella fattispecie esaminata, il Tribunale in sede di divorzio aveva rideterminato in aumento il contributo già stabilito in sede di separazione a carico del padre per il mantenimento di una figlia e dichiarato cessato l’obbligo del contributo in favore dell’altra, divenuta nel frattempo economicamente autosufficiente.

La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello, la quale aveva precisato altresì che la l’aumento del contributo per la figlia più giovane dovesse decorrere dalla data della pronuncia della sentenza di divorzio, non già da quella della proposizione della relativa domanda, in ragione del carattere determinativo della sentenza.

Detto provvedimento è stato impugnato dalla ex moglie avanti la Cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della decorrenza dell’aumento contributivo a partire dalla data della domanda.

La Suprema Corte ha ritenuto tali doglianze fondate, sottolineando che i provvedimenti adottati in sede di separazione ben possono essere modificati nel successivo e distinto giudizio di divorzio, nel quale trova pacifica applicazione «il principio della decorrenza delle statuizioni della sentenza dalla data della domanda, in ossequio all’esigenza che la durata del giudizio non pregiudichi la parte che ha ragione»: nello specifico, la Cassazione ha osservato che «gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni economiche relative al divorzio, modificativa dell’ammontare – già determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o di modifica delle condizioni economiche della separazione – del contributo di uno degli ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge, retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del verificarsi delle ragioni giustificative della modifica».

La Suprema Corte pertanto ha accolto il ricorso della ex moglie.

Cassazione Civile, 04.05.2018, n. 10788

Cassazione Civile, 04-05-2018, n. 10788