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La madre vuole omeopatia e medicina alternativa; per i giudici sulla salute dei figli decide il padre

madre

Qualora la madre respinga la medicina tradizionale, rifiutandosi di sottoporre a vaccinazione i figli e favorendo le discipline omeopatiche, il Tribunale – se ciò risponde al loro miglior interesse – può disporre la collocazione prevalente presso il padre e stabilire che, nonostante l’affidamento condiviso, sia costui in via esclusiva ad assumere le decisioni riguardanti la salute della prole.

Lo ha statuito la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso presentato da una madre, la quale aveva visto rigettata l’impugnazione promossa avverso la sentenza del Tribunale con cui, in sede di separazione, era stato disposto che – nonostante l’affido condiviso dei figli – questi fossero collocati prevalentemente presso il padre e le decisioni attinenti la loro salute ed alimentazione fossero assunte esclusivamente dallo stesso.

La madre è pertanto ricorsa in Cassazione per le modifiche alle disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, lamentando – da un lato – che i bambini non fossero stati nuovamente ascoltati in giudizio nonostante fossero stati dichiarati capaci di discernimento e – dall’altro – che i figli fossero stati collocati presso il padre non a causa del loro miglior interesse, ma in ragione delle posizioni di intransigenza della madre nei confronti di ricorso alla medicina non tradizionale, all’ omeopatia ed al rifiuto della stessa di sottoporre alla vaccinazione i propri figli.

La Suprema Corte ha rilevato come la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto di non ascoltare nuovamente i bambini, giacché il rifiuto era stato congruamente motivato dalla circostanza che in diverse occasioni in sede di CTU i figli erano stati sentiti, talché la loro nuova audizione si sarebbe rivelata inutile.

Altresì la Corte ha avallato la posizione del giudice di secondo grado, là ove – sulla base della consulenza tecnica espletata – si era rilevato che il collocamento prevalente presso il padre e l’assunzione da parte sua in via esclusiva delle decisioni attinenti l’alimentazione e la salute della prole fossero la soluzione migliore e più confacente all’interesse preminente dei figli, dal momento che la madre non si era dimostrata in grado di assumere comportamenti più adeguati se non dietro suggerimento del consulente.

Anche il ricorso in Cassazione della madre è stato pertanto rigettato.

Cassazione Civile, 16.02.2018, n. 3913

Cassazione Civile, 16-02-2018, n. 3913