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Trattamenti estetici per la figlia: spesa giustificata ed entrambi i genitori sono obbligati a sostenerla

figlia

Gli esborsi sostenuti dalla madre per i trattamenti estetici della figlia volti a consentirle di ovviare ad un fastidioso ed imbarazzante problema che le provoca disagio sono legittimi; è quindi fondata  la richiesta di rimborso di tali spese anticipate nei confronti del padre.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza del 7 marzo 2018, qui allegata.

In particolare, nella fattispecie in esame, il Tribunale di Torino aveva rigettato la richiesta della madre di condanna nei confronti dell’ex compagno al rimborso delle spese straordinarie da lei affrontate nell’interesse della figlia, tra l’altro, per trattamenti estetici. Impugnata detta sentenza, la Corte d’appello aveva, invece, accolto la richiesta della donna e condannato il padre al parziale rimborso delle spese sostenute dalla madre in considerazione dell’acclarata necessità ed utilità – documentalmente comprovate – dell’esborso effettuato.  La Corte non mancava di sottolineare come l’assenza di preventivo accordo tra i genitori non impedisse la proposizione della richiesta di rimborso a fronte del preminente interesse della prole.

Il padre ha presentato, pertanto, ricorso avanti alla Suprema Corte denunciando, in primo luogo, il mancato preventivo accordo tra lui e l’ex compagna in ordine alle spese straordinarie in questione e, in secondo luogo, la futilità degli esporsi affrontati per trattamenti estetici, di fatto, non supportati da alcuna prescrizione medica.

Ebbene, la Suprema Corte, investita della questione, ha sostenuto l’utilità e la rispondenza di tali spese al maggior interesse della minore: trattavasi, infatti, di trattamenti estetici necessari a rimuovere la peluria sul viso della ragazza, “anomala per un soggetto femminile” e fonte di notevole imbarazzo e disagio.

La Corte ha, inoltre, ribadito come, considerata la necessità e la non prevedibilità degli esporsi,  “non sia configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, costituente decisione di maggiore interesse per il figlio, sussistendo, di conseguenza, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso, qualora il medesimo non abbia tempestivamente adottato validi motivi di dissenso” (Cass. Civ. 08.02.2016, n. 2467; Cass. Civ. 30.07.3015 n. 16175).

Sulla base di quanto esposto, la Suprema Corte, facendo proprie le motivazione della Corte d’appello, ha rigettato il ricorso del padre.

Cassazione Civile, 07.03.2018, n. 5490

Cassazione Civile, 07-03-18, n. 5490