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Spese straordinarie: vanno concordate preventivamente se c’è conflittualità tra i genitori

spese

È facoltà del giudice determinare, oltre la misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli e, nello specifico, può disporre che tutte le spese straordinarie siano preventivamente concordate quanto vi è una forte conflittualità tra i genitori.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il reclamo del padre di 3 minori, aveva rideterminato la misura della contribuzione di ciascun genitore alle spese straordinarie necessarie per i figli ed aveva imposto loro di concordare preventivamente tutte tali spese.

Avverso tale provvedimento la madre è ricorsa in Cassazione, censurando il decreto impugnato per aver incluso tra le spese da concordare preventivamente non soltanto quelle sportive e ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche, che non costituivano oggetto del reclamo, e per aver in tal modo frainteso la portata della decisione di primo grado: secondo la donna, in particolare, il giudice non avrebbe considerato la circostanza che il genitore affidatario non ha l’obbligo di concertare con l’altro l’effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.

La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto infondata la censura della ricorrente.

Ha osservato che, trattandosi di provvedimento a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio secondo il quale il criterio fondamentale cui devono uniformarsi i provvedimenti sia l’interesse morale e materiale della prole, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi.

In relazione alla determinazione delle spese straordinarie, la Corte ha ribadito la propria posizione secondo la quale non è inderogabile il principio per il quale il carattere straordinario della spesa non implica sempre un obbligo di concertazione tra i genitori, che è ravvisabile esclusivamente per le spese che implichino decisioni di maggiore interesse per i figli, per le quali è previsto un onere di informazione nei confronti dell’altro genitore. Secondo la Suprema Corte, infatti, è facoltà del giudice determinare, non solo la misura, ma anche le modalità con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme a quanto previsto in linea di principio dalla legge.

Nel caso di specie, ha precisato la sentenza, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, incluse quelle mediche e scolastiche, è stata disposta a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti, stante l’elevata conflittualità in atto tra le stesse la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l’infondatezza delle censure sollevata dal ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso proposto.

Cassazione Civile, 23.10.2017, n. 25055

Cassazione Civile, 23-10-2017, n. 25055