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Separazione: il tradimento non è sufficiente per l’addebito

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L’addebito della separazione non può fondarsi solo sulla violazione dei doveri coniugali, ma è necessario che questa abbia causato la crisi matrimoniale (http://www.studiofronzonidemattia.it/laddebito-della-separazione-puo-essere-pronunciato-se-la-condotta-del-coniuge-e-causa-della-crisi-coniugale/).

La Suprema Corte ha rigettato la richiesta di addebito della separazione formulata dal marito per il tradimento della moglie, affermando che è fondamentale accertare che la crisi del rapporto coniugale sia riconducibile alla relazione adulterina di uno dei coniugi e che, quindi, sia questa la ragione che ha reso intollerabile la convivenza.

Nel caso di specie, era mancata la prova nel corso del giudizio di separazione della rilevanza causale del tradimento della donna nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre era emerso che tale situazione dovesse essere imputata al progressivo aggravarsi delle rigidità caratteriali di entrambi i coniugi. La scelta della donna era dunque stata soltanto l’effetto della rottura del rapporto, tanto da non giustificare l’addebito della separazione.

 

Cassazione Civile, 17 maggio 2017, n. 12392