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Non serve il curatore speciale del minore se i genitori mirano ad un vantaggio comune con il figlio

curatore

Il conflitto di interessi tra i genitori ed il figlio minore, che legittima la nomina di un curatore speciale, deve essere accertato in concreto, non già in astratto; il conflitto in questione pertanto non si configura quando, pur avendo i genitori un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto rispetto a quello del minore, esso corrisponda al vantaggio comune di tutti.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza del 05.04.2018 n. 8438, qui sotto allegata.

Nello specifico, nel caso trattato, il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato l’inefficacia per revocatoria dell’atto con cui i coniugi avevano donato alle figlie, all’epoca minorenni, un terreno. La figlia maggiore, raggiunta la maggiore età, aveva presentato appello avverso la suddetta pronuncia deducendo la nullità del giudizio di primo grado per vizio di costituzione del rapporto processuale; l’atto di citazione sarebbe stato indirizzato ai soli genitori che – a detta della figlia – si trovavano in conflitto di interessi con la stessa e, pertanto, avrebbe dovuto essere nominato un curatore speciale che si premurasse di tutelare gli interessi della minore. Tale gravame era stato rigettato dalla Corte d’Appello che aveva confermato la sentenza del Tribunale.

La ragazza ha presentato, dunque, ricorso in Cassazione, denunciando l’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello della sussistenza dell’asserito conflitto di interessi.

La Corte di Cassazione ha presentato una breve disamina dell’istituto in questione, osservando come possa ritenersi superato il vecchio orientamento giurisprudenziale che riteneva rilevante, per la configurazione di siffatto conflitto, una incompatibilità di interessi anche solo potenziale tra genitori e minore (a prescindere dalla sua effettività), richiedendo la necessità di una verifica in astratto ed ex ante.

La Suprema Corte, nel prendere le distanze da tale risalente indirizzo, ha affermato invece la necessità di un accertamento in concreto, il più possibile calato al caso esaminato ed avulso da considerazioni astrette e meramente potenziali. In particolare ha affermato che: “il conflitto d’interessi tra padre e figlio minore che legittima la nomina di un curatore speciale sussiste soltanto quando i due soggetti si trovino e possano in seguito trovarsi in posizione di contrasto”, cosicché “il conflitto in questione non si configura quando, pur avendo tali soggetti un interesse proprio e distinto al compimento dell’atto, questo corrisponde al vantaggio comune di entrambi, per cui i due interessi secondo l’apprezzamento del giudice di merito…siano tra loro concorrenti e compatibili”.

In ossequio a tale principio, nel caso deciso, la Corte di Cassazione non ha ravvisato situazioni di conflitto a fronte di un interesse del tutto convergente fra i genitori e la figlia: sottrarre l’atto di donazione alla revocatoria e dichiararlo dunque efficace. Non avrebbe potuto ritenersi, continua la Corte, che la nomina del curatore avrebbe consentito alla minore di svolgere difese ed eccezioni ulteriori rispetto a quelle già sviluppate dai genitori, di fatto, titolari di un interesse del tutto conforme a quello della figlia.

Cassazione civile, 05.04.2018, n. 8438

Cassazione Civile, 05-04-2018, n. 8438