Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Nomina del coordinatore genitoriale per la conflittualità nella gestione dei figli

Figli

Sulla scia di recenti pronunce di altri Tribunali (Tribunale di Milano, 07.07.2016) anche il Tribunale di Mantova ha deciso di ricorrere alla neonata figura del c.d. “coordinatore genitoriale” al fine di fronteggiare le difficoltà di gestione dei figli da parte di genitori altamente conflittuali.

La decisione è stata adottata all’esito di un giudizio di separazione personale in cui ambedue i coniugi avevano chiesto la pronuncia della separazione con reciproco addebito. In particolare, il marito addebitava alla moglie anaffettività e atteggiamenti nei suoi confronti e dei suoi familiari, oltre a condotte volte ad ostacolare i rapporti padre-figli, chiedendo, nonostante l’affido condiviso con collocamento prevalente dei figli presso la madre, la condanna di quest’ultima ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.. La moglie addebitava al marito di aver intrapreso una relazione extra coniugale, chiedendo l’affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di lei.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha accolto la richiesta di addebito della moglie, nonché la domanda formulata dal marito di condanna di costei ex art. 709 ter c.p.c. per aver in più occasioni frapposto ostacoli alla regolare frequentazione fra il padre ed i figli.

Quanto alla regolamentazione delle questioni genitoriali, il Tribunale – pur prendendo atto della illustrata elevatissima conflittualità tra i genitori – ha disposto l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre “ avendo i figli instaurato un più solido legame affettivo con essa ed essendo costei in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica, come chiaramente emerge dalla consulenza tecnica”.

La dimostrata conflittualità nella gestione dei figli, secondo il Giudice, non è risultata sufficiente per disporre l’affidamento esclusivo dei figli all’uno o all’altro genitore, essendo risultati entrambi inidonei ad educare la prole; tuttavia, ad avviso del Tribunale, ha giustificato la nomina di una figura esterna, il c.d.”coordinatore genitoriale o educatore professionale”, al fine di: a) monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione; b) coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo; c) redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare.

Tribunale di Mantova, 05 Maggio 2017

Tribunale di Mantova, 05.05.2017