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Revocata l’assegnazione della casa familiare se il figlio vive all’estero

revoca

Secondo la Cassazione, se il figlio maggiorenne ha trasferito il centro delle proprie attività ed interessi all’estero, la frequentazione saltuaria dell’abitazione materna configura un rapporto di mera ospitalità e giustifica dunque la revoca dell’assegnazione della casa familiare al genitore assegnatario.

Ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., infatti, la casa coniugale viene assegnata al genitore collocatario o convivente con i figli affinché venga assicurata una continuità ambientale  decisiva ai fini del preminente interesse del minore alla permanenza nella abitazione familiare e, pertanto, tale assegnazione può venire meno qualora si verifichino determinate circostanze tra le quali, per l’appunto, la rottura della convivenza con il genitore.

È quanto successo nel caso esaminato dalla Corte, nel quale il Tribunale e la Corte d’Appello avevano revocato l’assegnazione della casa alla madre proprio sul presupposto che la figlia maggiorenne, trasferitasi all’estero, avesse creato il proprio centro di interessi nel nuovo paese, staccandosi completamente dall’habitat domestico; i giudici dei precedenti gradi di giudizio, infatti, avevano configurato la frequentazione della casa materna da parte della figlia durante qualche week end quale rapporto di mera ospitalità, senza che questo potesse rappresentare uno stabile collegamento con l’abitazione originaria.

A tale conclusione si è conformata anche la Corte di Cassazione adita con ricorso da parte della madre.

In particolare la Suprema Corte ha ribadito come: “la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporti la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità”.

In relazione al caso di specie, quindi, la Corte ha osservato: “il carattere del tutto saltuario dell’utilizzazione da parte della prole dell’originaria casa familiare esclude che questa possa ancora rappresentare l’habitat domestico e, di conseguenza il centro dei suoi affetti”; in ragione di ciò, ha confermato la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre.

Cassazione Civile, 06.05.2019, n. 11844

Cassazione Civile, 06-05-2019, n. 11844