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Pensione di reversibilità alla moglie anche in assenza di mantenimento

reversibilità

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato con colpa o con addebito e quindi non titolare di assegno di mantenimento, essendo quest’ultimo equiparato in tutto al coniuge superstite (separato e non).

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia qui sotto allegata, ha ribadito un principio oramai consolidato in merito al riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge separato, seppur con addebito.

Nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d’Appello avevano negato il riconoscimento del predetto emolumento previdenziale alla moglie poiché separata con addebito e, dunque, non titolare di alcun assegno di mantenimento, posto che la prosecuzione del diritto alla pensione del defunto avviene solo in favore di terzi aventi diritto.

Avverso la sentenza della Corte di Appello ha presentato ricorso in Cassazione la donna adducendo che, per consolidata giurisprudenza, la pensione di reversibilità spetterebbe alla moglie separata con addebito,  ancorché non percipiente al momento del decesso del marito di alcun assegno di mantenimento.

La Cassazione, allineandosi a quanto dedotto dalla ricorrente, ha evidenziato l’errore in cui sono incorsi i gradi di giudizio precedenti nel negare la pensione di reversibilità alla donna. Invero, la Suprema Corte, ha affermato che “dopo la riforma dell’istituto della separazione personale e la sentenza della Corte Costituzione n. 286 del 1987, non è più giustificabile il diniego, al coniuge a cui fosse stata addebitata la separazione, di una tutela che assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornirgli”, infatti, continua la Corte, “la ratio della tutela previdenziale è rappresentata dall’intento di porre il coniuge superstite al riparo dall’eventualità dello stato di bisogno, senza che tale stato divenga concreto presupposto e condizione della tutela medesima”.

Sulla base di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso della moglie separata e riconosciuto in suo favore una quota della pensione di reversibilità del marito.

Cassazione Civile, 15.03.2019, n. 7464

Cassazione Civile,15-03-2019, n. 7464