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Non dovuti gli alimenti dai nonni ai nipoti, anche se i genitori sono in difficoltà

nonni

L’obbligo alimentare dei nonni nei confronti dei nipoti è subordinato e sussidiario rispetto a quello dei genitori, i quali non si possono automaticamente rivolgere agli ascendenti qualora siano in difficoltà ma siano comunque in grado di adempiere, seppur precariamente, al loro diretto e personale obbligo nei confronti dei figli.

A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, qui sotto allegata, con la quale ha rigettato il ricorso presentato dalla madre, confermato quindi l’assenza di un obbligo in capo ai nonni paterni di corrispondere gli alimenti ai nipoti, stante la capacità reddituale, seppur assai limitata, dei genitori.

Nel caso in esame il Tribunale, in primo grado, aveva accolto la richiesta della madre e condannato i nonni al pagamento degli alimenti ai nipoti nella misura di euro 300,00 mensili.

La Corte d’Appello, in secondo grado, in riforma di quanto precedentemente statuito da Tribunale, aveva invece negato l’obbligo in capo agli ascendenti di adempimento alimentare stante l’assenza dei presupposti previsti dalla legge: in particolare, secondo la Corte d’Appello, la donna non avrebbe provato l’incapacità totale di entrambi i genitori a provvedere al mantenimento dei minori, essendo la stessa titolare di un reddito mensile di 700,00 euro e proprietaria della casa di abitazione; per altro verso, aveva rilevato che i nonni convenuti vivevano con un’unica pensione mensile di 1.500,00 euro.

Avverso la suddetta pronuncia ha presentato ricorso in Cassazione la madre, denunciando come la Corte avesse errato nel ritenere assenti i presupposti per l’obbligazione alimentare per aver travisato gli elementi di prova circa il grave bisogno dei minori e la capacità economica della stessa.

La Suprema Corte, premesso che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta in via primaria ed integrale alla madre ed al padre, ha ribadito la natura sussidiaria e subordinata dell’obbligo alimentare dei nonni rispetto ai genitori, tenuti prioritariamente a fornire i mezzi di sussistenza ai figli; pertanto “agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti, legato allo stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”.

La Corte nel caso di specie ha osservato come la madre – seppur con difficoltà economiche – fosse titolare di un reddito mensile e di un diritto di proprietà immobiliare tali da far presupporre la propria capacità di fornire i mezzi di sussistenza ai figli, in adempimento all’obbligazione personale e primaria di mantenimento.

Allineandosi alle conclusioni della Corte d’Appello, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso della madre e confermato l’assenza di qualsivoglia obbligo alimentare in capo ai nonni nei confronti dei nipoti.

Cassazione civile, 02.05.2018, n. 10419

Cassazione Civile, 02-05-2018, n. 10419