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Niente assegno di divorzio a carico del coniuge invalido e percettore di assegno di invalidità

Tribunale Treviso, sez. I, 08.01.2016
Presidente: Valeria Castagna Giudice est.: Di Tullio

L’assegno di divorzio ha funzione assistenziale e la sua attribuzione è subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento o nell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell’assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e dal reddito di entrambi, sono destinati a operare solo se l’accertamento dell’unico elemento attributivo si sia risolto positivamente e incidono soltanto sulla quantificazione dell’assegno stesso.
Con l’assegno in parola occorre preservare il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie non sussisteva una significativa sperequazione tra le parti in causa.
Pertanto, considerato che il resistente, invalido e percettore di assegno di invalidità, non era nelle condizioni di corrispondere l’assegno divorzile alla ricorrente, la cui capacità lavorativa era integra, la domanda di assegno divorzile veniva rigettata.