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Niente assegno all’ex moglie se convive con un altro

convivenza

Qualora vengano giudizialmente accertati i connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l’ex moglie e il suo nuovo compagno tali da integrare la cd. famiglia di fatto, il giudice deve revocare l’assegno divorzile a favore della donna.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 22604 depositata in data 16.10.2020, ha stabilito questo principio censurando la pronuncia della Corte di appello di Reggio Calabria che, pur riconoscendo la stabile e consolidata relazione affettiva di una donna con il nuovo compagno, aveva negato al marito la revoca del contributo al mantenimento in favore della ex moglie.

In particolare, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso dell’uomo, ha evidenziato la contraddittorietà interna alla motivazione della Corte d’appello che, dopo aver dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale, caratterizzato da ufficialità e fondato su una quotidiana frequentazione tra la ex moglie ed il nuovo compagno, aveva ritenuto di ripristinare l’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito.

Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha rilevato il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 111 cost., constatando una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice d’appello alla formazione del proprio convincimento e, pertanto, ha rinviato la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria in diversa composizione.

Cassazione Civile, 16.10.2020, n. 22604

Cassazione Civile, 16.10.2020, n. 22604