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Il mantenimento del maggiorenne viene meno se non convive col genitore

maggiorenne

Il requisito della convivenza con il genitore presso il quale il figlio era stato collocato al momento della crisi di coppia è determinante per il contributo al suo mantenimento da parte dell’altro genitore, qualora sia divenuto maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.

Il Tribunale di Padova, con una recentissima sentenza qui sotto allegata, in un procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, ha riconosciuto la cessazione dell’obbligo del padre di mantenere i figli maggiorenni.

In particolare, la moglie aveva chiesto al marito un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma, a suo dire, non economicamente autosufficienti pari ad € 1.500,00 al mese a ciascuno. Il marito si era opposto e aveva proposto a un importo nettamente inferiore pari ad € 500,00 mensili.

Il Tribunale di Padova, soffermandosi sulla spettanza o meno dell’assegno di mantenimento per figli, ha rilevato che: a) la figlia minore di anni 28, laureata ben 4 anni prima, aveva reperito un’attività lavorativa in Roma, seppur per poche ore a settimana, facendo venir meno il requisito della convivenza con la madre; b) il figlio maggiore, di anni 33, aveva invece conseguito l’abilitazione alla professione forense 3 anni prima e da due anni conduceva  in proprio uno studio legale con sede in centro a Padova.

Da tali elementi sono emersi, da un lato, il difetto di convivenza di entrambi i figli con la madre presso la casa familiare e, dall’altro, il venir meno dell’obbligo da parte del padre di versare un assegno di mantenimento per la prole. Quest’ultimo infatti si sostanzia, ha ribadito il Collegio, nel “dovere di assicurare un’istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria economia economica”.

Secondo il Tribunale, pertanto, nel caso concreto, “alla luce dell’età, del percorso di studi e dell’attività professionale svolta, in linea con le prospettive proprie del contesto familiare” doveva ritenersi che entrambi i figli fossero stati posti nelle concrete condizione per conseguire l’indipendenza economica, sì da far cessare l’obbligo di mantenimento gravante sul padre.

Venuta meno anche la convivenza con i figli, il Tribunale ha altresì revocato l’assegnazione a favore della moglie della casa familiare di proprietà del marito.

Tribunale di Padova, 13.06.2018, n. 1296

Tribunale di Padova, 13-06-2018, n. 1296