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L’assegno per il figlio è dovuto alla ex anche se il ragazzo si trasferisce dal padre

figlio

La Corte di Cassazione nell’ambito di un procedimento per il recupero degli assegni di mantenimento per la prole non versati dal padre, ha chiarito che il diritto a percepire l’assegno di mantenimento per il figlio da parte della madre, stabilito in sede di separazione o divorzio, permane finché non intervenga un nuovo provvedimento di revisione delle condizioni patrimoniali pronunciato a seguito di un procedimento di modifica regolarmente introdotto dalle parti.

Nel caso di specie, nel 2010 era stata pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi con previsione di un assegno mensile a carico del padre di € 650,00 a titolo di mantenimento per il figlio all’epoca collocato presso la madre; successivamente nel 2012, in forza di una pronuncia del Tribunale dei Minorenni, il minore era stato affidato al Comune di residenza e collocato presso il padre.

Nel 2014 la madre aveva messo in esecuzione la sentenza di divorzio per il recupero degli assegni di mantenimento per il figlio mai versati dal padre, comprendendo nell’importo precettato anche gli assegni relativi ai mesi successivi al trasferimento del minore presso l’abitazione paterna.

Il Tribunale di Treviso – e così la Corte d’Appello di Venezia – nel respingere l’opposizione al precetto formulata dal padre aveva osservato come le statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio non fossero state inficiate dalla successiva pronuncia del Tribunale dei Minorenni (che aveva regolamentato solo gli aspetti relativi all’affidamento del figlio); il Giudice aveva proseguito precisando che le modifiche dell’assegno avrebbero dovuto essere disposte dal tribunale ordinario – quale unico organo competente – a seguito di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art 9 l. 898/70 promosso dalle parti.

Il padre ha impugnato la sentenza confermativa della Corte d’Appello avanti la Corte di Cassazione, lamentando l’ingiustizia della pretesa creditoria della madre, evidenziando come il figlio fosse collocato presso di lui fin dal 2012.

La Cassazione, allineandosi con quanto stabilito nei gradi di giudizio precedenti, ha ritenuto legittimo il credito azionato dalla donna non avendo i genitori, a seguito della sentenza dl Tribunale di minorenni ed il conseguente collocamento del figlio presso padre, introdotto avanti al Tribunale Ordinario apposito procedimento di modifica delle condizioni patrimoniali stabilite dalla precedente sentenza di divorzio.

La Suprema Corte ha dunque rigettato il ricorso del padre che, nonostante la convivenza con il figlio, sarà tenuto a corrispondere alla ex moglie gli assegni di mantenimento per il minore dalla stessa precettati.

Cassazione Civile, 02.07.2019, n. 17689

Cassazione Civile, 02-07-2019, n. 1768