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La revoca dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuova convivenza deve rispondere all’interesse del minore

La sentenza emessa dal Tribunale di Palermo trae origine dal caso in cui due coniugi, genitori di un figlio minorenne, che in sede di divorzio congiunto hanno pattuito che il diritto di godimento della casa familiare attribuito alla moglie sarebbe venuto meno qualora quest’ultima avesse instaurato una convivenza more uxorio.

Secondo il Giudice palermitano (che richiama la sentenza della Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308), in forza di un’interpretazione assiologicamente orientata dell’art. 337 sexies c.c., “la mera circostanza dell’instaurazione di una convivenza more uxorio non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell’assegnazione sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore (cfr., in questi termini, la citata).”

 

Tribunale di Palermo, sez. I, ordinanza 29 dicembre 2016

Presidente: dr.ssa Caterina Grimaldi di Terresena