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Il trasferimento dell’immobile al coniuge non comporta la decadenza dai benefici prima casa

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Le agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale sull’immobile adibito a prima casa non decadono qualora l’immobile stesso sia trasferito al coniuge entro il termine di 5 anni dall’acquisto, nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio.
La Suprema Corte si era già occupata della questione con la sentenza n. 2263 del 03/02/2014, ritenendo che la cessione, da parte del contribuente, del bene per il quale aveva goduto delle agevolazioni ne comportasse la revoca.

Tuttavia, con la sentenza in commento si discosta nettamente da tale iniziale orientamento, dando continuità a quanto già deciso dalla Corte di legittimità con le sentenze n. 2111 del 14 gennaio 2016 e n. 13340 del 28 giugno 2016, nella considerazione che le convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro relative a beni mobili o immobili, non sono nè legate alla presenza di un corrispettivo nè costituiscono propriamente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, in funzione della complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale.

Ora, considerato che la ratio della norma di cui alla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, che prevede l’esenzione relativa a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, impedisce la decadenza dalle agevolazioni prevista al n. 4 della nota 2 bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, va individuata nel favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, non può farsi derivare la decadenza dell’agevolazione connessa all’acquisto di un immobile dalla cessione di esso al coniuge in sede di separazione, considerato che il legislatore ha inteso disciplinare gli accordi presi in tale contesto in modo che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 29 marzo 2017, n. 810

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