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Ed anche Bari si schiera con la Cassazione in tema di assegno divorzile

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Con la sentenza depositata l’11.05.2017 anche il Tribunale barese disconosce il requisito del tenore di vita in tema di criteri di accertamento dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio (Rivoluzione in Cassazione: per l’assegno di divorzio non conta più il tenore di vita goduto durante il matrimonio!).

In particolare, richiamandosi ai principi elaborati dall’Unione Europea in tema di assegno divorzile (Commission on European Family Law) arriva ad affermare che dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

Anzitutto si ribadisce che l’assegno divorzile
va riconosciuto solamente se tra gli ex coniugi vi sia una disparità di forza economica tale da giustificare la persistenza di un sostegno solidaristico anche dopo il matrimonio.

In secondo luogo il Tribunale esaminati i requisiti ex art. 5 L. Div. esclude il diritto all’assegno, considerando:
– la durata breve del matrimonio;
– l’assenza di figli nati dall’unione (che avrebbe valorizzato l’eventuale apporto al menage familiare della moglie);
– la percezione di redditi propri da parte del beneficiario (e dunque l’assenza del requisito dell’impossibilità per il beneficiario di procurarsi autonomamente le risorse necessarie al suo mantenimento).

Ne consegue la revoca della misura di assegno periodico sino ad allora riconosciuto, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.

In particolare il Tribunale barese afferma espressamente che la disciplina dell’assegno divorzile si giustifica solo nella logica assistenziale e tende comunque a promuovere la piena autonomia economica degli ex coniugi ed a scongiurare il formarsi di anacronistiche rendite di posizione, oltre tutto socialmente inaccettabili.

A sostegno di tali argomentazioni vengono richiamati i principi elaborati dall’Unione Europea in tema di assegno divorzile (Commission on European Family Law) che dovrebbero guidare il Legislatore nazionale nella stesura delle norme, in forza dei quali:
– dopo il divorzio ciascuno dei coniugi provvede ai propri bisogni (p 2.2);
– di regola l’assegno di mantenimento deve avere una durata limitata nel tempo (p 2.8);
– la corresponsione dell’assegno viene meno in caso di nuove nozze o instaurazione di stabile convivenza senza possibilità di reviviscenza (p 2.9).

Pertanto, conclude il Tribunale, in base ai principi di libertà e di auto responsabilità, dopo il divorzio gli unici legami destinati a rimanere in vita dovrebbero essere quelli riguardanti i figli e, qualora eccezionalmente riguardino rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, essi dovrebbero avere una durata temporanea.

Tribunale di Bari, 11 maggio 2017