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I danni cagionati dal conduttore devono essere provati dal locatore

conduttore

Alla scadenza del rapporto di locazione, ai sensi dell’art. 1590 c.c., il conduttore ha l’obbligo di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l’aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della stessa in conformità del contratto; qualora sussistano danni il conduttore è tenuto al relativo risarcimento ed essi devono essere provati dal locatore eventualmente anche mediante presunzioni.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in un caso in cui, dopo che in primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di una società locatrice nei confronti di parte conduttrice in merito al risarcimento dei danni subiti al termine di un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, per averlo restituito in cattivo stato di manutenzione, in secondo grado la Corte d’Appello aveva riformato detta pronuncia.

La locatrice è pertanto ricorsa alla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto fondate le censure della società.

La Suprema Corte, infatti, ha preliminarmente ribadito che – secondo i principi generali – nell’ambito della responsabilità contrattuale colui che agisce per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un inadempimento altrui deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento e a provare il danno causalmente ricollegabile all’inadempimento lamentato; mentre è onere del convenuto provare il fatto estintivo dell’adempimento o il fatto impeditivo o modificativo.

Parimenti, nella particolare materia della locazione immobiliare, qualora al termine della locazione sussistano danni, il locatore deve provare i danni lamentati, mentre è onere del conduttore dimostrare i fatti impeditivi e che il deterioramento è legato all’uso normale e conforme della cosa e o che il danno è dovuto a fatto a lui non imputabile ai sensi dell’art. 1590 c.c..

La Suprema Corte ha altresì ribadito che i danni possono essere dimostrati anche mediante presunzioni.

Nella fattispecie esaminata, secondo la Cassazione, la Corte di merito aveva disatteso tali principi, poiché la locatrice aveva dimostrato i danni subiti tramite presunzioni, che tuttavia erano state ignorate dai giudici di secondo grado, i quali – al contrario – a tale prova avrebbero dovuto attenersi.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società locatrice.

Cassazione Civile, 15.03.2018, n. 6387

Cassazione Civile, 15-03-2018, n. 6387