Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Comunione legale: è onere del ricorrente provare la provenienza e l’impiego delle somme

comunione

In tema di comunione legale è onere del ricorrente, che preleva delle somme dal conto corrente comune, dimostrare la provenienza dei suddetti proventi e l’avvenuto destinazione; qualora non assolva a tale onere le somme si ritengono comuni ab origine e vanno restituite.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza con la quale ha chiarito l’onere della prova in capo al ricorrente circa la provenienza e la destinazione delle somme depositate sul conto corrente comune dei coniugi in regime di comunione legale.

Nel caso in esame, il marito, sei giorni prima dell’omologa della separazione, aveva prelevato dal conto corrente cointestato con la moglie un’ingente somma, pari al 50% degli importi depositati, deducendo che il denaro in questione corrispondeva allo stipendio percepito dal suo datore di lavoro e successivamente impiegato per esigenze familiari.

Il Tribunale e così la Corte d’Appello non avevano ritenuto assolto l’onere della prova in capo al marito circa la provenienza dei proventi e il loro successivo reimpiego per bisogni familiari –  avendo , peraltro, il figlio smentito del tutto quest’ultima circostanza – ed avevano, quindi,  disposto la restituzione delle somme prelevate dal conto corrente, oggetto di comunione legale.

La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso presentato dal marito, ha confermato quanto concluso dalla Corte d’Appello rilevando che, ai fini dell’esclusione del diritto della moglie a vedersi restituita la somma prelevata, gravava sul ricorrente l’onere di provare la provenienza dall’attività professionale e l’avvenuta destinazione delle somme ad esigenze familiari; nessuna di queste circostanze era stata provata e pertanto l’onere della prova non poteva dirsi assolto.

La Suprema Corte ha quindi confermato l’appartenenza della somma al regime di comune legale  e disposto pertanto la restituzione della stessa.

Cassazione Civile, 17.07.2018, n. 18869.

Cassazione Civile, 17-07-2018, n. 18869