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Aumenta l’assegno per la ex che ha rinunciato agli studi

studi

Nel quantificare l’assegno di divorzio occorre valutare anche l’apporto fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune, cosicché se quest’ultimo ha rinunciato a studiare per accudire i figli ha diritto ad un contributo maggiore.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza qui sotto allegata, ha accolto il ricorso di una ex moglie che aveva chiesto l’aumento dell’assegno di divorzio, che in sede di appello era stato quantificato in € 1.000,00 mensili.

L’ex moglie, ritenendo detto importo non congruo, ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando l’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello sia della disparità economica tra le parti, sia del contributo personale fornito dalla donna al benessere familiare, avendo ella rinunciato agli studi universitari per dedicarsi alla prole.

La Corte di Cassazione ha ritenuto la quantificazione del contributo de quo operata dalla Corte d’Appello contraria ai principi sanciti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 in tema di assegno divorzile, secondo i quali la determinazione di tale emolumento “deve essere espressa alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche della parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto”.

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna e rimesso la causa avanti al Giudice di secondo grado affinché compia lo specifico accertamento omesso sulla comparazione dei redditi dei coniugi, tenendo in considerazione l’apporto al ménage familiare prestato dalla ricorrente, in ossequio ai principi enunciati delle Sezioni Unite della Cassazione.

Cassazione Civile, 02.12.2019, n. 31359

Cassazione Civile, 02-12-2019, n. 31359