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Ammesso il pernottamento del piccolo dal padre anche se la madre è in disaccordo

pernottamento

Il giudice può disporre il pernottamento del figlio che ha meno di tre anni presso la casa del padre, nonostante il disaccordo della madre, eventualmente prevedendo modalità graduali di inserimento nell’abitazione paterna.

Il Tribunale di Trieste si è recentemente espresso in merito al delicato tema del pernottamento dei figli minori presso il padre: nel caso esaminato, sono state rigettate le richieste di una madre che, pur non mettendo in discussione l’affidamento condiviso del figlio, in un contesto di altra conflittualità tra i giovanissimi genitori e le rispettive famiglie di origine, non voleva che lo stesso pernottasse presso il padre prima di aver compiuto i tre anni di età.

Il Tribunale, tuttavia, ha evidenziato che il collocamento del minore deve essere disposto dando adeguato spazio ad entrambi i genitori e tenendo conto in via prioritaria dei loro impegni lavorativi; altresì ha precisato che, qualora l’età del piccolo lo consenta e non sia più del tutto dipendente dalla madre (avendo iniziato lo svezzamento) ed inoltre non sussistano elementi che possano far ritenere il padre inadeguato, è opportuno disporre una regolamentazione del collocamento che preveda pure l’introduzione immediata del pernottamento. Con l’eventuale cautela di un inserimento graduale per non sconvolgere i ritmi e le abitudini del piccolo.

Nel caso di specie, dunque, posto che sino al momento della sentenza il minore era stato da solo con il padre solamente tre mezze giornate a settimana, il Tribunale di Trieste ha stabilito che sino a marzo 2019 il figlio pernotterà dal papà solo un giorno a settimana, che diventeranno due da aprile 2019 e tre dopo il compimento del terzo anno di età.

Le festività poi sono state divise in due gruppi, durante i quali il bambino starà con ciascun genitore ad anni alterni e durante le vacanze estive si è stabilito che il figlio trascorrerà due intere settimane non consecutive esclusivamente con un genitore e per due intere settimane non consecutive esclusivamente con l’altro genitore.

In ragione della forte conflittualità tra gli stessi, è stato disposto che il padre e la madre esercitino separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore presso ciascuno; con la precisazione, tuttavia, che, se le scelte prese senza l’accordo dell’altro siano fonte di spese straordinarie, queste saranno poste interamente a carico del genitore che ha assunto la decisione.

Infine il Tribunale si è pronunciato anche su un altro delicato aspetto, ossia l’intervento dei nonni nella vita dei nipoti. Il padre, infatti, aveva anche chiesto al Tribunale di impedire che il minore trascorresse del tempo da solo con i nonni materni.

Il Collegio, tuttavia, ha rilevato che il supporto di questi ultimi deve considerarsi un fattore positivo per il piccolo, tenuto conto della giovane età dei genitori ed i loro impegni lavorativi, ma ha raccomandato che, fino a quando persisterà tra il padre e la madre e le rispettive famiglie di origine un’alta conflittualità, il padre e i genitori della madre dovranno ridurre quanto più possibile le occasioni di contatto in contesti privati in cui la situazione possa degenerare più facilmente.

Tribunale di Trieste, 05.09.2018

Tribunale di Trieste, 05-10-2018