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Affidamento dei minori: possibile la frequentazione paritetica dei genitori con mantenimento diretto

affidamento

Anche il Tribunale di Parma si è allineato alla nuova modalità di affidamento paritario del figlio (c.d. shared custody) con modalità e tempi di frequentazione del tutto uguali tra i genitori, che sono tenuti al mantenimento diretto del minore per il periodo di rispettiva permanenza.

Ciò è avvenuto nell’ambito di un procedimento per la regolamentazione della potestà genitoriale, all’esito del quale, recependo le conclusioni della Consulenza Tecnica d’Ufficio espletata, il Tribunale di Parma ha disposto l’affidamento condiviso paritario che non prevede il collocamento prevalente del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori (c.d. collocatario), bensì una paritetica ed uguale suddivisione dei tempi di frequentazione del minore tra mamma e papà (a settimane alterne) in ossequio ad una piena e concreta attuazione del diritto alla bigenitorialità.

Come evidenziato dalla relazione tecnica psicologica svolta, la modalità di affidamento in questione è indicata quale maggiormente rispondente alla tutela del minore dalla dottrina specialistica in materia e ripresa dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 2011, nonché dalla Risoluzione del Consiglio d’Europa del 2015. Diversi tribunali italiani, peraltro, quali Perugia, Brindisi, Salerno, hanno già adottato le Linee Guida al fine di sviluppare l’adozione di tale strumento per la disciplina dell’affido.

Nel caso specificatamente esaminato il Tribunale di Parma, in conseguenza dell’applicazione della shared custody, ha stabilito che ciascun genitore possa prendere decisioni (anche di emergenza) relative al figlio quando si trova presso di lui; possa avere accesso alle informazioni legate alla scuola ed interloquire personalmente ed autonomamente con gli insegnanti; così come entrambi i genitori debbano risultare nell’elenco dei contatti di emergenza per il minore.

Conseguentemente, il Giudice ha disposto il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore nel periodo di rispettiva permanenza del minore, fatta eccezione per le spese mediche e scolastiche nonché per le ulteriori spese ritenute straordinarie, gravanti nella misura del 50% in capo al padre ed alla madre.

Tribunale di Parma, 14.05.2018

Tribunale di Parma, 14.05.2018