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Addio assegno divorzile alla ex nullatenete che convive con un altro

divorzile

La convivenza, seppur non stabile, iniziata con un altro compagno fa venir meno il diritto della moglie all’assegno di divorzio, indipendentemente dalle sue precarie condizioni economiche.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza, qui sotto allegata, ha ribadito l’anzidetto  principio oramai consolidato in materia di famiglia, rigettando il ricorso di una moglie intenzionata ad ottenere l’assegno divorzile dall’ex marito, nonostante la nuova convivenza – seppur non stabile – intrapresa con un nuovo compagno.

Nel caso di specie, il Tribunale e la Corte d’Appello di Torino avevano negato l’assegno alla donna; perciò l’ex moglie si era rivolta alla Suprema Corte lamentando la negazione del proprio diritto all’assegno divorzile che – a suo dire – le sarebbe spettato stante l’instabilità della convivenza e l’insussistenza di adeguati mezzi propri, che sarebbero state indirettamente dimostrate dal fatto di beneficiare di un contributo di assistenza dal Comune di residenza.

La Corte di Cassazione, non ravvisando alcuna mancanza nelle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello a fondamento della propria decisione, ha ribadito il principio secondo cui: «l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti al pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge».

In forza di tale principio, la Suprema Corte ha definitivamente escluso il diritto all’assegno divorzile in favore della ricorrente.

Cassazione Civile, 10.01.2019, n. 406

Cassazione Civile, 10-01-2019, n. 406