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Va revocata l’assegnazione della casa se il figlio spaccia

cassazione-civile-26-05-2022-n-17075

La Cassazione ha ritenuto congruamente motivata la sentenza della Corte d’appello di Lecce, con la quale nell’ambito di un giudizio di divorzio era stata revocata l’assegnazione della casa familiare alla ex moglie che vi abitava con il figlio ventunenne non autosufficiente sul presupposto che il ragazzo fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti insieme alla madre, entrambi arrestati per tale reato, e che dovesse pertanto ritenersi estinto l’obbligo del padre di mantenere il figlio, non impiegando costui le proprie energie alla ricerca di un’onesta attività lavorativa.

La Corte ha infatti ribadito che, ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

Cassazione Civile, 26.05.2022, n. 17075

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