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Va restituito l’assegno di mantenimento indebitamente versato al figlio autosufficiente

autosufficiente

La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza, qui sotto allegata, ha chiarito che nel momento in cui la prole acquisisce una autosufficienza economica gli importi indebitamente versati dal genitore a titolo di mantenimento del figlio devono essere restituiti.

Nel caso in esame il Tribunale di Taranto nel 1987, nell’ambito di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva previsto il versamento da parte del padre alla madre di un assegno mensile per il mantenimento delle figlie, fino al termine degli studi universitari delle stesse.

Tuttavia, anche a seguito della conclusione del percorso universitario e dei matrimoni delle figlie, intervenuti rispettivamente nel 1994 e nel1998, il padre aveva continuato a versare alla ex moglie detto contributo mensile per il mantenimento della prole, nonostante l’intervenuta autosufficienza economica delle ragazze.

Solo nel 2007, a seguito di un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, il Tribunale di Taranto aveva decretato la cessazione del contributo a favore delle figlie a partire dalla domanda giudiziale presentata nel 2006.

Successivamente l’uomo aveva citato in giudizio la moglie al fine di sentirla condannare alla ripetizione di quanto indebitamente versatole per le figlie dal momento in cui si sono sposate (rispettivamente nel 1994 e nel 1998) fino al 2006, anno in cui è decaduto l’obbligo di contribuzione a seguito di provvedimento giudiziale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda restitutoria dell’uomo sul presupposto che il suo obbligo contributivo fosse venuto meno solo con il provvedimento del Tribunale del 2007 che ne aveva decretato la cessazione, escludendo l’appropriazione indebita da parte della moglie delle somme percepite fino a quel momento a titolo di contributo per le figlie.

La Corte di Cassazione, discostandosi da quanto deciso dai Giudici di prime cure, ha ritenuto fondata la pretesa restitutoria avanzata dal ricorrente nei confronti dell’ex moglie sulla base delle seguenti circostanze: a) le figlie si erano sposate rispettivamente nel 1994 e nel 1998 raggiungendo la definitiva indipendenza economica; b) in base all’accordo di divorzio, il padre avrebbe dovuto cessare il proprio obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie contestualmente alla conclusione del loro percorso universitario; iter di studi che entrambe avevano terminato prima di sposarsi.

La Suprema Corte, inoltre, ha affermato che “il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche sia stato introdotto dal ricorrente solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento delle condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente; l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare”.

Nel caso di specie, dunque, dalla data del matrimonio delle figlie risultava provata l’indipendenza economica delle stesse con conseguente venir meno dell’obbligo contributivo da parte del padre, il quale avrà diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate.

Cassazione Civile, 13.02.2020, n. 3659

Cassazione Civile, 13-02-2020, n. 3659