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I tempi di permanenza del figlio con i genitori li decide il Giudice

permanenza

I tempi di permanenza del figlio con entrambi i genitori devono essere il risultato di una valutazione ponderata del Giudice che tenga primariamente conto dell’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere ed alla sua crescita.

Con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato come non sempre la simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore corrisponda all’interesse primario del figlio.

Nel caso in esame un padre aveva impugnato avanti alla Corte d’Appello di Reggio Calabria il provvedimento con il quale il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre, chiedendo – in riforma – che venisse disposta una convivenza paritaria in termini di tempo della bambina con entrambi i genitori.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’uomo, ritenendo che lo spostamento della bambina avrebbe provocato un inutile turbamento alla sua condizione di convivenza con la madre, rispetto alla quale non sussistevano elementi di disagio o di inopportunità.

Ad eguale conclusione è giunta anche la Corte di Cassazione su ricorso del padre, la quale ha evidenziato come “la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritetica ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione confacente al suo benessere e alla sua crescita, tenga anche conto del suo diritto ad una significativa e piena relazione con entrambi i genitori”.

Nel caso di specie, ha rilevato la Corte, l’esigenza di stabilità della bambina, nonché la necessità di quest’ultima di mantenere il suo rapporto con la madre nella prima fase dell’infanzia, avrebbe giustificato la collocazione della minore presso la donna in misura prevalente, con un ampio riconoscimento della relazione e della frequentazione con il padre in ossequio al principio della c.d. bigenitorialità.

La Suprema Corte dunque ha rigettato il ricorso del padre.

Cassazione Civile, 13.02.2020, n. 3652

Cassazione Civile,13-02-2020, n. 3652