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Reversibilità: negata al figlio già titolare di pensione di invalidità

reversibilità

Può essere negata la pensione di reversibilità al figlio che al momento della morte del genitore non conviveva con quest’ultimo ed era già titolare di una pensione di invalidità di importo pressoché identico all’emolumento previdenziale percepito dall’ascendente.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia qui sotto allegata.

Nel caso in esame il Tribunale di Lecce – e così la Corte d’Appello – avevano respinto la domanda proposta dal figlio per l’attribuzione della pensione di reversibilità a seguito dell’avvenuto decesso della madre.

Secondo i Giudici di primo e secondo grado il figlio non aveva dimostrato la vivenza a carico dell’ascendente, che costituisce presupposto per l’attribuzione dell’emolumento in questione: dalla documentazione in atti, infatti, era emerso che il richiedente: a) non conviveva con la madre all’epoca del decesso della stessa, bensì con la moglie e i due figli; b) a seguito della separazione personale era divenuto unico proprietario della casa coniugale di cui disponeva liberamente; c) percepiva una pensione di invalidità di importo pressoché analogo a quello della pensione percepita in vita dalla madre.

Il figlio ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità in considerazione del proprio reddito minimo e degli stati di inabilità e di disoccupazione quali elementi dimostrativi della vivenza del medesimo a carico della madre defunta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che le circostanze prese in considerazione dalla Corte d’Appello e descritte sub a), b) e c) fossero idonee a dare prova dell’assenza della vivenza del figlio a carico della madre e pertanto ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente, confermando il mancato riconoscimento a favore di quest’ultimo della pensione di reversibilità.

Cassazione Civile, 19.07.2019, n. 19555

Cassazione Civile, 19-07-2019, n. 19555