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Regime di separazione dei beni: vale tra i coniugi anche se non annotata nell’atto di matrimonio

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Qualora la scelta per il regime di separazione dei beni venga dichiarata dai coniugi al prete ma non sia annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, essa vale comunque nel rapporto interno tra i coniugi.

La Corte di Cassazione ha deciso in merito ad una vicenda che vedeva coinvolti due ex coniugi: il marito aveva convenuto in giudizio la moglie per vedere dichiarata la simulazione della compravendita di un terreno avvenuto in costanza di matrimonio, che era stato intestato alla medesima, e in occasione della quale costei aveva dichiarato di trovarsi in regime di comunione legale dei beni.

In primo grado la domanda dell’uomo era stata respinta dal Tribunale, mentre in grado di appello la sentenza era stata riformata.

Proposto ricorso per cassazione dalla donna, la Suprema Corte ha precisato che gli effetti della mancata annotazione del regime patrimoniale variano a seconda che si prendano in considerazione i rapporti interni tra moglie e marito o i rapporti di questi con l’esterno.

Con riferimento ai rapporti interni tra coniugi, se la scelta per il regime di separazione è espressa in forma scritta alla presenza di due testimoni e davanti al ministro del culto cattolico officiante, la stessa deve ritenersi valida anche se non è annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile.

Si è altresì precisato che, per poter modificare il regime, non può ritenersi sufficiente la dichiarazione unilaterale di un coniuge dinanzi al notaio, né è possibile escludere un singolo bene dal regime prescelto senza modificare in generale il regime stesso.

Diversamente, il regime prescelto e le convenzioni, anche atipiche, stipulate dai coniugi sono opponibili ai terzi solo con l’annotazione sull’atto di matrimonio contenuto nei registri pubblici dello stato civile, giacché è solo questo lo strumento mediante il quale i terzi possono venirne a conoscenza.

Il ricorso della donna è pertanto stato rigettato.

Cassazione Civile, 27.09.2017, n. 22594

Cassazione Civile, 27.09.2017, n. 22594