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I nonni non devono mantenere i nipoti al posto dei genitori

nonni

L’obbligazione dei nonni di mantenere i nipoti è sussidiaria e subordinata a quella dei genitori; quest’ultimi possono rivolgersi agli ascendenti solo qualora dimostrino l’assenza di mezzi sufficienti per far fronte all’obbligo di mantenimento della prole.

Il Tribunale di Bari ha ribadito tale granito principio all’esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nell’ambito del quale la nuora aveva ingiunto al suocero la somma mensile di € 125,00 mensili a titolo di mantenimento della nipote e ciò a fronte dell’inadempimento del di lui figlio, già obbligato a contribuire al sostentamento della figlia.

Il nonno ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti dell’ingiunzione, precisando che: a) le sue sostanze reddituali erano già insufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare; b) la nuora era perfettamente in grado di far fronte al mantenimento della figlia poiché era percettrice di redditi da lavoro e comodataria, a titolo gratuito, di una abitazione di proprietà dei genitori.

La donna, dal conto suo, ha ribadito il totale inadempimento paterno agli obblighi di mantenimento della figlia e l’esiguità dei propri redditi, pari a circa 750,00 euro mensili.

Il Tribunale ha ritenuto l’opposizione del nonno fondata.

Riprendendo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato in materia, il Tribunale ha affermato che “l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta principalmente ed integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al dovere, l’altro deve far fronte per intero alle esigenze del figlio con tutte le sue sostanze e sfruttando la propria capacità lavorativa, salvo convenire in giudizio l’inadempiente”.

Ne consegue, a detta del Giudice, che “agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore ha una propria capacità reddituale ed è in grado di mantenerli”.

Il Tribunale ha altresì osservato come la madre non avesse dimostrato in giudizio l’insufficienza dei propri redditi, essendo emerso invece, in forza delle dichiarazioni dei redditi prodotte, come la stessa fosse perfettamente in grado di adempiere all’obbligo di mantenimento della figlia.

Alla luce delle anzidette considerazioni, il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo notificato al nonno.

Tribunale di Bari, 09.04.2019, n. 1556

Tribunale di Bari, 09-04-2019, n. 1556