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Non serve la forma scritta per la donazione indiretta

donazione

Ai fini dell’accoglimento della domanda di revoca di una donazione indiretta, il Giudice può ritenere sussistente la stessa anche in mancanza della forma dell’atto pubblico.

Frequentemente nella prassi si ricorre all’istituto della donazione indiretta e di recente la Cassazione, con sentenza n. 27050 dello scorso 25 ottobre, ha statuito il principio anzidetto.

Nel caso deciso, un uomo si era rivolto al Tribunale esponendo di aver acquistato in comunione con la moglie l’usufrutto su un immobile, attribuendo la nuda proprietà ai convenuti – all’epoca minorenni – e rilasciando contestuale quietanza in favore del venditore, dopo che il giudice tutelare aveva autorizzato i minori ad effettuare l’acquisto con denaro proprio. Aveva dedotto altresì che, dopo il decesso della moglie e dopo aver contratto un nuovo matrimonio, era stato oggetto di continui insulti, offese e maltrattamenti da parte dei donatari, finalizzati allo scopo di ottenere il libero godimento dell’immobile. Aveva chiesto pertanto di revocare la donazione per ingratitudine dei beneficiari.

Il Tribunale, qualificata la vendita come donazione indiretta, aveva accolto la domanda, tuttavia la sentenza era stata integralmente riformata dalla Corte d’Appello, ritenendo che non fosse stata data la prova scritta della donazione indiretta dell’immobile e del versamento da parte del donante della quota di prezzo gravante sui minori.

Costui è dunque ricorso in cassazione, censurando la decisione d’appello nella parte in cui aveva escluso che fossero state offerte prove idonee a dimostrare la sussistenza di una donazione indiretta.

La Suprema Corte ha ritenuto fondate dette doglianze, evidenziando come per la validità delle donazioni indirette, cioè quelle realizzate attraverso un negozio tipico diverso da quello dell’art. 782 c.c., è sufficiente l’osservanza delle forme prescritte per quel particolare negozio tipico posto in essere, giacché l’art. 809 c.c. nel prevedere le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi non fa riferimento alla norma (art. 782 c.c.) che richiede per l’appunto l’atto pubblico.

In ragione di ciò, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo.

Cassazione Civile, 25.10.2018, n. 27050

Cassazione Civile, 25-10-2018, n. 27050