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No all’affido esclusivo anche se l’altro genitore vive all’estero

estero

L’affido condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Nell’attuale panorama, nel quale molto si discute di filiazione, la Cassazione si è pronunciata in tema di affidamento condiviso con la sentenza n. 6535 dello scorso 6 marzo.

Nel dettaglio, la Corte d’Appello, riformando quanto precedentemente stabilito dal Tribunale, aveva disposto l’affido condiviso del figlio naturale, nonostante il trasferimento all’estero del padre, evidenziando: a) il principio secondo cui l’affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, sicché l’elevata conflittualità dei coniugi, in qualche modo stemperata dalla lontananza delle parti, non avrebbe potuto ritenersi motivo idoneo ad escludere l’affido condiviso del figlio; b) l’assiduità e la puntualità del padre non collocatario nell’esercizio del suo diritto di visita del figlio.

La Corte di Cassazione ha condiviso le motivazioni adottate dalla Corte d’Appello, ribadendo che “in tema di affidamento dei figli alla regola dell’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore”.

Rammentato tale principio, nella fattispecie concreta la Corte ha rilevato come tale giudizio di inadeguatezza educativa non potesse riservarsi al padre che aveva sempre rispettato gli orari di visita con il figlio, dimostrando, così, la propria capacità di affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta per il genitore non collocatario, soprattutto se residente all’estero.

La Corte di Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso della madre.

 Cassazione Civile, 06.03.2019, n. 6535

Cassazione Civile, 06-03-2019, n. 6535