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Niente risarcimento al marito superstite che ha l’amante

risarcimento

L’esistenza di una relazione extraconiugale da cui nasce un figlio prima della morte dell’altro coniuge comporta l’insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite che non riesca a provare di aver effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il danno richiesto.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in questo senso in un procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale subito dai familiari della vittima di un incidente stradale.

Nei precedenti gradi di giudizio, il Tribunale e la Corte d’Appello di Potenza avevano, da un lato, riconosciuto un importo risarcitorio ai figli, ai genitori e ai fratelli della donna e, dall’altro, avevano negato il risarcimento del danno al marito della vittima, atteso che lo stesso aveva avuto una relazione extraconiugale con un’altra donna dalla quale era nato un figlio tre mesi prima del sinistro stradale mortale.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello ha presentato ricorso, tra gli altri, lo stesso marito fedifrago lamentando il mancato riconoscimento del danno ed evidenziando come il legame affettivo tra i due coniugi al momento dell’incidente non fosse venuto meno a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dall’uomo e la nascita di un figlio, sì da giustificare il profilarsi di un danno da perdita parentale anche in capo al ricorrente.

La Suprema Corte ha evidenziato come la presunzione semplice di un danno morale subito dal familiare a seguito di una perdita parentale possa essere superata da taluni elementi di segno contrario, quale, appunto, la nascita di un figlio con un’altra donna; tale circostanza può giustificare l’insussistenza delle sofferenze morali subite in conseguenza della morte del coniuge e impone, dunque, al richiedente di provare la persistenza del vincolo affettivo, nonché l’effettivo danno subito.

La Suprema Corte, dunque, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso e confermato il mancato riconoscimento di alcun importo risarcitorio in capo al marito.

Cassazione Civile, 11.12.2018, n. 31950

Cassazione Civile, 11-12-2018, n. 31950