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Niente mantenimento al figlio in ritardo con gli esami

figlio

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo nel caso in cui il figlio si sia sottratto volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa o non abbia dimostrato interesse ad intraprenderne una, ma anche nel caso in cui il figlio non si dimostri capace di portare a termine gli studi.

Nell’esprimere tale principio, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito il proprio costante orientamento secondo il quale l’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte della prole, ma perdura fino a quando il genitore obbligato non dimostri che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure quando fornisca la prova di avere posto il figlio nelle concrete condizioni di potere essere economicamente autosufficiente, ma questi non ne abbia tratto profitto utile per sua colpa o per sua scelta.

Il caso esaminato dalla Corte traeva origine dal ricorso avanzato da un ragazzo nei confronti del padre adottivo volto ad ottenere un assegno di mantenimento da parte di costui, deducendo di non essere economicamente autosufficiente.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso e pure la Corte d’Appello ha respinto il reclamo proposto dal figlio, sottolineando che il ragazzo, pur essendo maggiorenne ma non autosufficiente a livello economico, aveva abbandonato l’attività lavorativa intrapresa in passato. Era altresì emerso nel corso del giudizio che il padre aveva effettuato consistenti esborsi di denaro proprio per consentire al figlio di intraprendere l’attività lavorativa (un negozio) poi abbandonata e da cui, tra l’altro, era residuato un ammanco di cassa di rilevante entità.

Approdata la vicenda in cassazione, la Suprema Corte ha nuovamente dato torto al figlio, rilevando che il padre aveva dimostrato di avere profuso significativi sforzi economici per permettere al figlio di iniziare ed aprire la sua attività lavorativa nonché di avere pagato le rette di una scuola privata presso la quale il figlio non aveva sostenuto gli esami dovuti; egli aveva inoltre provato che il ragazzo aveva abbandonato la casa familiare nonostante i tentativi del genitore di favorire la ricostruzione del rapporto.

Era stata quindi dimostrata la colpa del figlio nella sua non autosufficienza economica, con conseguente sua condanna anche in questo grado di giudizio al pagamento delle spese legali in favore del padre.

Cassazione Civile, 19.09.2017, n. 21615

Cassazione Civile, 19.09.2017 n. 21615