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Niente “bonus prima casa” se uno dei coniugi in comunione non ha i requisiti richiesti

comunione

L’acquisto di un immobile da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale va a vantaggio anche dell’altro che ne diventa comproprietario, tuttavia, quest’ultimo non potrà avvalersi delle agevolazioni fiscali della prima casa se, non intervenuto all’atto, non ha reso le dichiarazioni prescritte per legge.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, qui sotto allegata, con la quale ha confermato il recente orientamento giurisprudenziale in merito all’estensione delle agevolazioni fiscali relative alla prima casa a favore del coniuge in comunione legale.

Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva riconosciuto il “bonus prima casa” anche al coniuge in comunione legale non intervenuto nell’atto di acquisto dell’immobile; a detta dei giudici d’Appello, sarebbe stata sufficiente la destinazione dell’immobile a residenza familiare.

Ha presentato ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo con il quale ha evidenziato come le manifestazioni di volontà prescritte dalla legge ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali per la prima casa dovevano essere rese anche dal coniuge acquirente in regime di comunione legale che, in questo caso, non era intervenuto e nulla aveva dichiarato.

In particolare, la normativa prevede che per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione legale con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio comune in cui è situato l’immobile da acquistare.

La Corte di Cassazione, allineandosi con il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. 1988/2015), ha ribadito che “la circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime di comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzi detta” e pertanto “nel caso di acquisto di fabbricato con richiesta di agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto ma, anche, quello non intervenuto e devono essere rese necessariamente da quest’ultimo”.

La Suprema Corte ha pertanto accolto il ricorso e cassato la sentenza della Corte d’Appello impugnata.

Cassazione Civile, 05.06.2018, n. 14326

Cassazione Civile, 05-06-2018, n. 14326