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Niente assegno di divorzio per la moglie laureata che abita nella casa familiare!

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Anche il Tribunale di Venezia abbandona il criterio del tenore di vita matrimoniale per stabilire il diritto all’assegno divorzile.
Diventano dirimenti la capacità lavorativa e la disponibilità di un’abitazione.

In applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di Cassazione appare privo di rilevanza per la concessione dell’assegno divorzile il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo piuttosto rilevanti atri indici, quali il “possesso” di redditi ed il patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e la “stabile disponibilità” di un’abitazione (Nessun assegno se il richiedente guadagna almeno 1.000 € al mese Rivoluzione in Cassazione: per l’assegno di divorzio non conta più il tenore di vita goduto durante il matrimonio ).
Ne consegue che secondo il Tribunale di Venezia qualora la moglie abbia capacità lavorativa, essendo in possesso di un idoneo titolo di studio, e goda della disponibilità della casa familiare non ha diritto all’assegno divorzile.

Tribunale di Venezia, 26 Maggio 2017

Tribunale di Venezia, 26 Maggio 2017.