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Mantenimento: spetta al marito provare che la moglie lavora solo part-time per sua scelta

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Secondo la Cassazione, è ben vero che la prova dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento incombe su colui che chieda il mantenimento, compresa la mancanza di colpa del coniuge istante nel non riuscire a reperire un’occupazione confacente; tuttavia, a fronte dell’accertamento positivo di tali presupposti, operata dal giudice di merito, spetta al coniuge obbligato la dimostrazione degli elementi di segno contrario.

Con una recente ordinanza del maggio scorso, la Cassazione si è pronunciata su un ricorso proposto da un marito avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento che aveva posto a suo carico un assegno di mantenimento nei confronti della moglie in misura di € 200,00 per non aver dimostrato l’impossibilità di trasformare il rapporto di lavoro part-time di quest’ultima in un rapporto a tempo pieno.

Il ricorrente ha lamentato come il giudice di appello avesse operato una illegittima inversione dell’onere della prova, ponendo a suo carico la dimostrazione della suddetta impossibilità, laddove la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno di separazione incomberebbe sul coniuge che ne richiede in giudizio il riconoscimento.

Il Supremo Collegio, però, ha rammentato che il coniuge richiedente il mantenimento deve fornire solo la prova dei presupposti della sua legittimazione, mentre spetta all’obbligato la prova delle eventuali circostanze impeditive o limitative del diritto all’assegno, come la dimostrazione dell’impossibilità per la consorte di trasformare il rapporto di lavoro part-time in corso in un rapporto full-time.

Inoltre, la Cassazione ha rilevato come la Corte d’appello, nel caso di specie, avesse accertato in fatto che la moglie aveva reperito nel 2012 un’attività part-time presso un ente privato e che, “a causa dell’età (56 anni), della prolungata estromissione dall’attività produttiva e della ormai obsoleta formazione” la medesima non era riuscita a reperire altre e più convenienti attività lucrative.

Alla luce di queste considerazioni, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal marito.

Cassazione Civile, 10.05.2021, n. 12329

Cassazione Civile, 10.05.2021, n. 12329