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Legittimo l’affidamento esclusivo alla madre se il padre è disinteressato ed assente

affidamento

La regola dell’affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole all’interesse del minore: se il padre, dunque, si dimostra disinteressato e completamente inidoneo ad assolvere la funzione genitoriale è legittimo l’affido esclusivo della figlia alla madre.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza, qui sotto allegata, con la quale ha derogato alla regola dell’affidamento condiviso del figlio in ragione di condizioni pregiudizievoli a quest’ultimo legate al comportamento manifestamente inidoneo del padre.

Nel caso di specie il Tribunale, in seno ad un procedimento di separazione, aveva disposto l’affidamento della figlia in via esclusiva alla madre sospendendo, peraltro, la facoltà di visita padre-figlia.

La Corte d’Appello aveva confermato l’affidamento esclusivo revocando, tuttavia, la sospensione della facoltà di visita del padre ed incaricando i servizi socio-assistenziali di predisporre un programma di incontri padre-figlia finalizzati alla ripresa dei rapporti.

Ha presentato ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza il padre lamentando la violazione del principio di bigenitorialità, sia con riferimento alla esclusione dell’affido condiviso, sia con riferimento alla grave limitazione del suo diritto di frequentare la figlia.

La Corte di Cassazione ha in primo luogo evidenziato come, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico del giudice, nell’interesse esclusivo del minore, va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro”.

La Suprema Corte ha altresì valutato correttamente le considerazioni svolte dalla Corte d’Appello sulla base degli elementi fattuali emersi: il padre, infatti, aveva sempre posto in essere un comportamento dismissivo della responsabilità genitoriale non contribuendo al mantenimento della figlia (senza che risultassero condizione economiche ostative) ed interrompendo volutamente i rapporti con la bambina per diversi anni.

La Corte d’Appello aveva evidenziato, inoltre, il totale disinteresse del padre verso i primi due figli avuti con la precedente moglie con i quali aveva interrotto i rapporti da diverso tempo.

Tutti elementi questi che avevano correttamente giustificato l’affidamento esclusivo della minore alla madre, lasciando tuttavia aperto uno spazio per la ripresa dei rapporti con il padre qualora egli si fosse dimostrato realmente interessato a riprendere concreti contatti con la bambina.

La Corte di Cassazione, confermando quanto precedentemente stabilito dalla Corte d’Appello, ha dunque rigettato il ricorso del padre e confermato l’affido esclusivo.

Cassazione Civile, 26.06.2018, n. 16738

Cassazione Civile, 26.06.2018, n. 16738