Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

L’accordo di separazione è privo di efficacia giuridica se non omologato

omologa

In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di “puntuazione” avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’efficacia di una scrittura privata sottoscritta da due coniugi in previsione di una separazione consensuale, poi divenuta giudiziale.

La Corte d’appello di Venezia, confermando la sentenza di primo grado che aveva pronunciato la separazione personale dei due coniugi, aveva ritenuto che l’atto fosse una mera puntuazione in vista di un possibile accordo di separazione consensuale mai perfezionato tra le parti, che avevano poi intrapreso la via giudiziale.

Avverso detta sentenza, la moglie ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la scrittura privata definita dai sottoscrittori “accordo programmatico” costituiva, invece, un accordo sul contenuto sostanziale dei rapporti tra coniugi rispetto al quale la separazione si qualificava come “eventuale” e, pertanto, il suo contenuto doveva ritenersi obbligatorio ed immediatamente vincolante.

A tal riguardo, la Suprema Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. Civ. n. 9174/2008), ha rammentato che “il regolamento concordato tra i coniugi ed avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali, pur trovando la sua fonte nell’accordo delle parti, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione…in difetto di tale omologazione le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica, a meno che non si collochino in una posizione di autonomia in quanto non collegate al regime di separazione consensuale”.

Ciò premesso, la Cassazione ha evidenziato come, nel caso di specie, la Corte d’appello di veneziana avesse dato corretta applicazione al principio anzidetto, ritenendo la scrittura privata sottoscritta dai coniugi un atto privo di efficacia giuridica, in quanto “puntuazione” in vista di un futuro accordo di separazione mai perfezionato, non già una pattuizione autonoma non preordinate al regime di separazione consensuale.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di appello.

Cassazione Civile, 15.12.2020, n. 28649

Cassazione Civile, 15.12.2020, n. 28649