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La separazione di fatto non è omologabile

separazione

Il Tribunale di Como si è pronunciato sul ricorso congiunto di due coniugi, i quali da tempo vivevano come “separati in casa” e chiedevano fosse pronunciata la loro separazione personale senza interruzione della convivenza sotto lo stesso tetto. Le motivazioni alla base di tale richiesta erano esclusivamente economiche: la necessità e la volontà di utilizzare i propri risparmi per la crescita del figlio e l’assistenza sanitaria della moglie; esigenze che – secondo i coniugi – sarebbero state maggiormente soddisfatte continuando ad usufruire della stessa casa congiuntamente, seppur dormendo in camere separate, sino a quando, in un incerto futuro, uno dei due avesse potuto permettersi di reperire un’altra soluzione abitativa.

Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato l’istanza di omologa sul presupposto di fatto che: a) la situazione economica dei genitori non era tale da pregiudicare una crescita “dignitosa” del figlio; b) le asserite necessità di assistenza sanitaria della moglie erano generiche e non dimostrate; c) non era stato fissato un termine alla forma “ibrida” di convivenza proposta.

Sotto il profilo giuridico, il Tribunale ha altresì precisato che presupposto della separazione è proprio l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, “… l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale”.

Sotto altro profilo, di natura più pratica, si è inoltre evidenziato che, acconsentendo ad una separazione che prescinda dall’interruzione della convivenza, si potrebbe dare adito a distorsioni del sistema con finalità anche elusive dell’istituto della separazione consensuale il quale, se del tutto svincolato da riferimenti oggettivi, si presterebbe fin troppo facilmente ad operazioni elusive o accordi simulatori, per finalità anche illecite.

Tribunale di Como, 06.06.2017

Tribunale di Como, 06 giugno 2017