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La madre non va sanzionata se il figlio non vuole vedere il padre

madre

Se il figlio decide autonomamente di non intrattenere rapporti con il padre, senza condizionamenti della madre, quest’ultima non ne ha colpa e non possono pertanto essere pronunciati nei suoi confronti provvedimenti sanzionatori.

Pronunciandosi in questo senso, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un padre che, nell’ambito di un procedimento per separazione personale dei coniugi, aveva visto sospendere dal Tribunale gli incontri con la figlia perché considerati pregiudizievoli a quest’ultima.

A fronte di ciò, il padre aveva pertanto presentato ricorso al medesimo Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione, chiedendo: a) la revoca della sospensione degli incontri con la figlia; b) la pronuncia di provvedimenti sanzionatori nei confronti della madre che, a detta del ricorrente, avrebbe plagiato la minore, inducendola ad interrompere  qualsiasi rapporto con la figura paterna.

Il Tribunale (con successiva conferma della Corte d’Appello), nel rigettare la domanda di modifica proposta dall’uomo, aveva evidenziato come dalla istruttoria espletata e dalle relazioni dei Servizi Sociali competenti depositate in atti, fosse emerso l’autonomo rifiuto della figlia – quasi maggiorenne – ad intrattenere rapporti con il padre, senza che tale decisione fosse determinata da un’opera denigratoria della madre.

La Corte di Cassazione, adita su ricorso del padre, ha ritenuto i motivi di impugnazione del tutto infondati, giacché preordinati ad ottenere una impropria rivalutazione degli elementi fattuali posti alla base della decisione impugnata, peraltro pienamente condivisa in forza delle risultanze probatorie acquisite, sia in ordine alla sospensione della frequentazione padre-figlia, sia in ordine al rigetto di misure dissuasive e sanzionatorie nei confronti della madre,  non responsabile della difficile relazione padre-figlia.

Cassazione Civile, 23.09.2019, n. 27207

Cassazione Civile, 23-09-2019, n. 27207