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Individuazione delle spese straordinarie rimborsabili: aventi carattere non prevedibile o di particolare entità o di singolare ricorrenza

Tribunale di Roma Sentenza pubblicata il 09 luglio 2015

Oggetto della sentenza in epigrafe è l’individuazione delle voci di spesa da qualificarsi come “straordinarie”, data l’assenza di qualsiasi specifica definizione normativa. Il criterio cui Il Tribunale adito si è attenuto, nel valutare la questione posta alla sua attenzione, è stato quello di individuare quelle voci di spesa che per il carattere non prevedibile o per la particolare entità o la singolarità della ricorrenza presentano un carattere di rottura rispetto al soddisfacimento delle esigenze quotidiane della prole, evidenziando tra quelle incluse nel mantenimento ordinario e facendo un lungo elenco di tali spese. Avuto riguardo a ciò, non accoglie la richiesta di rimborso del 50%, per le spese scolastiche in quanto, si tratta di spese relative in parte a servizio di mensa scolastica ricompreso tra le spese ordinarie e dunque già rimborsate dall’opponente tramite l’assegno di mantenimento. Non accoglie altra richiesta di spese ritenute straordinarie, per le quali sarebbe stato necessario il previo accordo con l’altro genitore o comunque la previa richiesta, laddove l’opposta non ha provato d’aver consultato preventivamente l’ex coniuge in proposito.