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Gratuito patrocinio: nella separazione si calcola anche il reddito dei figli

Patrocinio

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare, compreso quello dei figli conviventi.

E’ quanto ha affermato la Cassazione con la recente sentenza n. 30068/2017, qui sotto allegata, pronunciandosi sul ricorso di una donna.

Nello specifico, ella era stata ammessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito. Il Tribunale di Trento, in seguito alla nota dell’Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell’istante, aveva revocato con decreto l’ammissione della stessa al gratuito patrocinio, ritenendo che il reddito complessivo del nucleo familiare superasse il limite normativamente previsto.

La donna ha pertanto impugnato detto decreto avanti la Cassazione, assumendo che nelle cause di separazione personale dei coniugi (specialmente quelle giudiziali), debba essere considerato ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il solo reddito del soggetto istante, da un lato, poiché il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità e, dall’altro, in quanto gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli (i quali, “laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni”, potrebbero “avere o interesse all’unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione”).

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritento infondate le doglianze della donna, rilevando che in tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio “al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, il d.p.r. n. 115/2002, art. 76, prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.

Ad avviso della Corte, è sufficiente escludere dal cumulo il solo reddito dell’altro coniuge. Ciò poiché il conflitto di interessi può eventualmente configurarsi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi. A nulla peraltro rileva – secondo la Cassazione – un eventuale dissenso o consenso dei figli in relazione all’iniziativa del genitore che ha chiesto la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale.

In conclusione, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso della donna ritenendo che nei giudizi di separazione personale dei coniugi, ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, debba tenersi conto del reddito del genitore richiedente, cumulato con quello dei figli conviventi.

Cassazione Civile, 14.12.2017, n. 30068

Cassazione Civile, 14-12-2017, n. 30068