Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive

Gli eredi possono convalidare una donazione orale mediante esecuzione volontaria

donazione

La convalida della donazione orale da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità, tuttavia la manifestazione di tale volontà non richiede l’adozione di formule sacramentali ed è implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante.

Lo ha recentemente precisato la Corte di Cassazione in un caso in cui una donna aveva citato avanti il Tribunale gli eredi di un uomo defunto, deducendo di aver ricevuto da quest’ultimo – cui era stata legata da una relazione sentimentale – una somma di denaro in donazione e che gli stessi eredi, resi edotti della volontà del loro congiunto, avevano prontamente dato attuazione alla donazione, versando una parte del denaro e formalizzando con una lettera l’impegno a pagare la differenza. Poiché, tuttavia, l’adempimento spontaneo non vi era stato, la donna aveva chiesto la loro condanna al pagamento della somma residua.

Mentre il Tribunale aveva rigettato la domanda della donna, la Corte d’Appello aveva successivamente accolto l’impugnazione della medesima, ritenendo le sue ragioni fondate e rilevando come nella fattispecie fosse pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della donna, in seguito confermata e convalidata dagli eredi ai sensi dell’art. 799 c.c., per avere costoro, con coscienza della causa di nullità, dapprima dato parziale esecuzione alla donazione e poi espresso una chiara volontà in tal senso, mediante dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti dell’art. 1444 c.c..

Impugnata in cassazione la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha avallato le osservazioni della Corte d’Appello e ritenuto infondato il ricorso degli eredi.

Tra i diversi motivi di impugnazione, questi ultimi hanno lamentato come la Corte d’Appello avesse ritenuto pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre – a loro dire – avrebbe dovuto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza di una sola dichiarazione orale.

La Cassazione, tuttavia, ha evidenziato che l’art. 799 c.c. consente la convalida della donazione anche se non sia resa per atto pubblico o per atto pubblico nullo, ma solo oralmente: la convalida della donazione nulla (anche da parte degli eredi) esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà, tuttavia, non richiede l’adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante ed, in ogni caso, qualora essa avvenga mediante atto formale, quest’ultimo deve contenere i requisiti di cui all’art. 1444 c.c., ossia l’indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo.

Ciò premesso, e ritenendo infondati pure gli altri motivi di impugnazione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso degli eredi.

Cassazione Civile, 12.04.2018, n. 9091

Cassazione Civile, 12-04-2018, n. 9091