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I figli non vanno trasferiti lontano dal padre

lontano

Il Tribunale di Verona, con una recente sentenza qui sotto allegata, nell’ambito di un procedimento per lo scioglimento del matrimonio, ha rigettato la domanda di una madre, la quale aveva chiesto di potersi trasferire con le figlie in Liguria, presso la propria famiglia di origine, così da avere un maggiore contributo nella gestione della prole.

In particolare, a detta della ricorrente, tale trasferimento non sarebbe stato di pregiudizio all’interesse delle minori giacché: a) le avrebbe riavvicinate al nucleo familiare di origine materno; b) avrebbe consentito alla richiedente di giovarsi dell’aiuto dei propri genitori, senza ricorrere ad aiuti esterni di babysitter; c) non avrebbe leso il diritto di visita del padre, che avrebbe potuto organizzarsi in modo da vedere le figlie maggiormente durante il week end.

Nel pronunciarsi sull’istanza, il Tribunale ha rilevato che vi sono state diverse relazioni dei servizi sociali in corso di causa, che hanno evidenziato un ménage familiare improntato su una rigida distinzione: il padre addetto al mantenimento economico della famiglia, la madre addetta alla cura in senso ampio delle figlie; proprio tale assetto, a detta dei Servizi Sociali, avrebbe dato origine ad un rapporto di esclusività bilaterale tra la madre e le figlie, tale da escludere sempre di più la figura genitoriale paterna ed, in tale ottica, avrebbe dovuto essere letta la richiesta di trasferimento della donna, che ha preferito l’aiuto della propria famiglia di origine rispetto a quello fornito dal marito.

Il Tribunale, tuttavia, ha altresì osservato che nel corso del giudizio si è instaurato un nuovo equilibrio tra i genitori nella gestione delle figlie, anche su suggerimento degli stessi Servizi Sociali; il padre, infatti, più presente in casa, ha allacciato un rapporto sempre più spontaneo ed affettuoso con le minori.

Il Tribunale di Verona, dunque, sulla base di quanto sopra, ha rigettato la richiesta di trasferimento della donna in ragione delle seguenti circostanze: a) l’età delle minori (di anni 11) e il conseguente stabile consolidamento di una rete di relazioni sociali  e scolastiche; b) l’opportunità di conservare l’habitat domestico delle figlie identificato nella casa coniugale; c) la sussistenza attuale di una occupazione sicura e stabile della madre nel luogo di residenza; c) la preferenza dell’apporto del padre nella crescita delle figlie, in ragione, peraltro, della funzione normativa propria del paterno, così importante soprattutto in vista dell’età adolescenziale.

Tribunale di Verona, 30.12.2019, n. 2890

Tribunale di Verona, 30-12-2019, n. 2890