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Ex conviventi: irripetibili le spese per la ristrutturazione della casa

conviventi

Secondo la Corte di Cassazione non è possibile chiedere in restituzione all’ex partner le spese sostenute per la ristrutturazione della casa qualora l’esborso risulti adeguato alle circostanze e proporzionato all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di colui che effettua il pagamento.

Al termine di una convivenza durata circa quattro anni, un uomo aveva citato avanti il Tribunale di Udine la sua ex compagna al fine di ottenere la restituzione delle somme da lui versate per una serie di lavori e opere nell’immobile di proprietà esclusiva della donna.

Il Tribunale, considerata l’obiettiva consistenza della somma versata dal ricorrente (superiore ad € 90.000,00) ed all’esclusivo vantaggio ricavato dalla proprietaria-convenuta, aveva condannato quest’ultima alla restituzione delle somme.

Sennonché, la Corte d’appello di Trieste, adita dalla donna, aveva riformato la sentenza di primo grado in quanto gli esborsi effettuati dal convivente, il quale aveva scelto di farsi volontariamente carico di parte delle spese dell’immobile, scontrandosi finanche con la ex partner che aveva reputato talune scelte eccessive, avrebbero trovato giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza quali obbligazioni naturali.

Su ricorso promosso dall’uomo si è pronunciata la Suprema Corte, con la sentenza n. 18721 dell’01.07.2021, che ha sottolineato come un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente possa configurarsi come adempimento di obbligazione naturale – e dunque non ripetibile – ai sensi dell’art. 2034 c.c. allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di colui che effettua il pagamento.

In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra le opere realizzate e l’adempimento dei doveri assunti nell’ambito della convivenza connotata dalla presenza della prole, considerato il patrimonio immobiliare e mobiliare dell’uomo pari a mezzo milione di euro.

Pertanto, la Suprema Corte ha confermato quanto deciso dalla Corte d’appello e respinto il ricorso dell’uomo.

Cassazione Civile, 01.07.2021, n. 18721

Cassazione Civile, 01.07.2021, n. 18721