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Escluso l’affidamento al padre che lascia i figli ai nonni

nonni

La Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze di un padre che, con un ricorso recante ben 31 motivi di impugnazione, ha inteso contestare le decisioni dei giudici di merito relative all’affidamento delle figlie.

Il Tribunale in primo grado aveva pronunciato la separazione dei due genitori, affidando le minori al Comune e limitando la responsabilità genitoriale alle decisioni più importanti per le figlie, con delega all’Ente di avviare o proseguire interventi di supporto educativo e psicologico per aiutare le due bambine e sostenere la genitorialità; le piccole erano state collocate presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa familiare, con diritto di vista del padre ed obbligo di quest’ultimo di versare un assegno di € 1000 mensili per il mantenimento delle bambine oltre al 50% delle spese mediche.

In parziale riforma della sentenza, su appello formulato da entrambi i genitori, la Corte territoriale – per quanto qui di interesse – aveva disposto l’affidamento delle figlie alla madre collocataria e regolamentato diversamente il diritto di vista del padre, con delega ai Servizi Sociali di monitorare la situazione, intervenendo per ampliare o ridurre gli incontri tra padre, figlie e nonni paterni.

L’uomo ha pertanto proposto ricorso in Cassazione: tra le plurime censure mosse alla sentenza di secondo grado – sia di natura procedurale che sostanziale – con l’ottavo motivo egli ha evidenziato come il calendario delle visite fosse stato violato dai Servizi Sociali del Comune “rendendo impossibile ogni incontro con il padre rispetto al quale si spingeva a sospendere i rapporti con le figlie su presupposti falsi.”

A tal riguardo la Corte Suprema ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto volto ad offrire una versione dei fatti alternativa a quella della sentenza; ha comunque rilevato che detta pronuncia aveva esaurientemente tenuto conto delle valutazioni conclusive cui erano giunti gli operatori sociali, ossia la scarsa presenza del padre nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie; la delega delle funzioni genitoriali alla propria madre, peraltro spesso in difficoltà nella gestione delle nipoti; il disagio manifestato dalle stesse; la mancanza di comunicazione e trasparenza in ordine alle abitudini di vita del padre ed il contesto svalutante verso la madre in cui le minori erano costrette a vivere quando stavano con il padre.

Cassazione Civile, 21.01.2020, n. 1191

Cassazione Civile, 21-01-2020, n. 1191