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Divorzio: l’assegno va aumentato all’ex coniuge malato

malato

Una moglie ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva elevato l’importo dell’assegno divorzile dovuto dalla medesima in favore dell’ex marito fino a € 5.000,00.

Tale incremento, secondo i giudici d’appello, era giustificato dalle esigenze di accudimento dell’uomo, colpito da una grave patologia invalidante che lo aveva costretto a lasciare il suo lavoro dirigenziale, che assorbivano quasi interamente l’importo delle sue due pensioni.

La Suprema Corte ha condiviso l’esauriente apprezzamento di fatto della Corte di merito, osservando come il principio di indipendenza o autosufficienza economica non sia affatto astratto, ma concreto e idoneo a costituire un sicuro parametro legale per la valutazione della “adeguatezza dei mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno, ai fini sia dell’attribuzione che della quantificazione dell’emolumento.

La mancanza di “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa, va apprezzata con l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente.

In tal senso, la Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che aveva incrementato l’assegno divorzile in considerazione delle rilevanti spese sanitarie e di assistenza personale causate dalle gravi condizioni di salute dell’uomo.

Cassazione Civile, 09.08.2021, n. 22537

Cassazione Civile, 09.08.2021, n. 22537